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Legislatura XIX

Proposta emendativa 14.028. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
14.028. (nuova formulazione)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana)

  1. Al fine di assicurare, in via d'urgenza ed in conformità a quanto stabilito agli articoli 179, 182 e 182-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il completamento della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti dei rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della Regione Siciliana è nominato Commissario straordinario. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di due anni e può essere prorogata o rinnovata.
  2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:

   a) adotta, previo svolgimento della valutazione ambientale strategica, il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione, includendovi a tal fine, valutato il reale fabbisogno, la realizzazione e la localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione di rifiuti il cui processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico;

   b) approva, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, i progetti di nuovi impianti pubblici per la gestione dei rifiuti, ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera a) del presente comma, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

   c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera b) mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente.

  3. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla lettera a) del comma 2, adottato con ordinanza del Commissario straordinario, ha immediata efficacia vincolante sulla pianificazione d'ambito e ne costituisce variante.
  4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, il Commissario straordinario, ove necessario, provvede con ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  5. L'autorizzazione dei progetti è rilasciata da parte del Commissario straordinario con ordinanza e sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali trovano applicazione i termini e le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito nella legge 14 giugno 2019, n. 55.
  6. La Regione Siciliana può supportare il Commissario straordinario di cui al comma 1 con le proprie strutture amministrative senza nuovi o maggiori oneri ovvero istituire, compatibilmente con la vigente disciplina assunzionale e con oneri a carico del proprio bilancio, un'apposita struttura posta alla dirette dipendenze del medesimo Commissario prevedendo altresì, su richiesta del Commissario, la nomina di due subcommissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di 12 mesi e può essere rinnovato.
  7. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo trova applicazione l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge 15 luglio 2022, n. 91.
  8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse di cui al comma successivo.
  9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite di 800 milioni di euro complessivi, sono finanziati nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione Siciliana e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le risorse del programma regionale FESR 2021-2027 della Regione Siciliana e con le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della citata legge n. 178 del 2020, riferibili alla medesima regione, nel rispetto delle relative procedure e criteri di ammissibilità. L'accordo per la coesione di cui al periodo precedente dà evidenza delle risorse ivi indicate sulla base del costo complessivo derivante dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e compatibilmente con le disponibilità annuali di bilancio, al finanziamento della realizzazione dei suddetti interventi.

I Relatori
14.028.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la pianificazione della gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana)

  1. Al fine di assicurare, in via d'urgenza ed in conformità a quanto stabilito dagli articoli 179, 182, e 182-bis, e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il completamento di una rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di una adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti dei rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della Regione Siciliana è nominato Commissario straordinario. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di due anni e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2027.
  2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:

   a) adotta, previo svolgimento della valutazione ambientale strategica, il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione, includendovi a tal fine, valutato il reale fabbisogno, la realizzazione e la localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione di rifiuti il cui processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico;

   b) approva, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, i progetti di nuovi impianti pubblici per la gestione dei rifiuti, ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera a) del presente comma, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

   c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera b) mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente.

  3. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla lettera a) del comma 2, adottato con ordinanza del Commissario straordinario, ha immediata efficacia vincolante sulla pianificazione d'ambito e ne costituisce variante.
  4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 il Commissario straordinario, ove necessario, provvede con ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  5. L'autorizzazione dei progetti è rilasciata da parte del Commissario straordinario con ordinanza, e sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali trovano applicazione i termini e le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito nella legge 14 giugno 2019, n. 55.
  6. Per l'espletamento dei suoi compiti, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del medesimo Commissario straordinario, e composta da un contingente massimo di personale pari a dieci unità, di cui una unità di livello dirigenziale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni. Detto personale, qualora appartenente ad Amministrazioni pubbliche, è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio del personale della struttura commissariale, definito con il decreto di cui al primo periodo, sono posti a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.
  7. Nell'ambito del contingente di personale di cui al comma precedente, il Commissario straordinario può conferire fino ad un massimo di tre incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti con idonea qualificazione tecnica, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario straordinario sulla base delle tariffe professionali.
  8. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di dieci unità, fino a due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di 12 mesi e può essere rinnovato. Agli oneri di cui al presente comma e di cui al comma 5 e 6 provvede il Commissario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'ultimo comma del presente articolo, entro il limite di spesa di 565.946,00 euro all'anno, per il periodo di cui all'ultimo capoverso del comma 1.
  9. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo trova applicazione l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge 15 luglio 2022, n. 91.
  10. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse di cui al comma successivo.
  11. Gli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del Commissario straordinario alle amministrazioni competenti, sulla contabilità speciale.

I Relatori
14.028. (nuova formulazione)
approvato

  Nel capo I, dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana)

  1. Al fine di assicurare, in via d'urgenza e in conformità a quanto stabilito agli articoli 179, 182 e 182-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il completamento della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della Regione Siciliana è nominato Commissario straordinario. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di due anni e può essere prorogata o rinnovata.
  2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:

   a) adotta, previo svolgimento della valutazione ambientale strategica, il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione, comprendendovi a tal fine, valutato il reale fabbisogno, la realizzazione e la localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione di rifiuti il cui processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico;

   b) approva, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, i progetti di nuovi impianti pubblici per la gestione dei rifiuti, ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera a) del presente comma, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

   c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera b) mediante procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente.

  3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla lettera a) del comma 2, adottato con ordinanza del Commissario straordinario, ha immediata efficacia vincolante sulla pianificazione d'ambito e ne costituisce variante.
  4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 il Commissario straordinario, ove necessario, provvede con ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
  5. L'autorizzazione dei progetti è rilasciata dal Commissario straordinario con ordinanza e sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e per quelli relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, per i quali si applicano i termini e le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
  6. La Regione Siciliana può dare supporto al Commissario straordinario di cui al comma 1 con le proprie strutture amministrative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero istituire, compatibilmente con la vigente disciplina assunzionale e con oneri a carico del proprio bilancio, un'apposita struttura posta alla dirette dipendenze dello stesso Commissario, prevedendo altresì, su richiesta del Commissario medesimo, la nomina di due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di dodici mesi e può essere rinnovato.
  7. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
  8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse di cui al comma 9.
  9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite complessivo di 800 milioni di euro, sono finanziati nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione siciliana e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le risorse del programma regionale FESR 2021-2027 della Regione siciliana e con le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della citata legge n. 178 del 2020, riferibili alla medesima Regione, nel rispetto delle relative procedure e criteri di ammissibilità. L'accordo per la coesione di cui al periodo precedente dà evidenza delle risorse ivi indicate sulla base del costo complessivo derivante dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e, compatibilmente con le disponibilità annuali di bilancio, del finanziamento della realizzazione dei suddetti interventi.

I Relatori