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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9.40. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
9.40. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Con il medesimo procedimento autorizzatorio previsto per la costruzione e l'esercizio delle cabine primarie della rete elettrica di distribuzione possono essere autorizzate, previa presentazione all'amministrazione procedente di un'istanza congiunta da parte dei gestori della rete di distribuzione e dei gestori della rete di trasmissione, anche le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, a condizione che le medesime opere abbiano una tensione nominale non superiore a 220 kV e una lunghezza inferiore a cinque chilometri, se aeree, o a venti chilometri, se in cavo interrato. Le opere di connessione sono individuate dal Gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale in un apposito allegato annesso al Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, o sono previste nella soluzione tecnica minima generale per la connessione.
  9-ter. In caso di procedimento autorizzatorio congiunto ai sensi del comma 9-bis, le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA da svolgere, ove occorrenti, sui progetti di realizzazione delle cabine primarie nonché delle relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, sono di competenza regionale.
  9-quater. In caso di accoglimento dell'istanza congiunta di cui al comma 9-bis, l'autorizzazione è rilasciata sia in favore del gestore della rete di distribuzione sia in favore del gestore della rete di trasmissione, per le rispettive opere di competenza. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le cabine primarie e le opere di cui al comma 9-bis in conformità al progetto approvato comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalle stesse, conformemente a quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, in caso di difformità dallo strumento urbanistico vigente, ha altresì effetto di variante urbanistica.
  9-quinquies. All'articolo 47, comma 1-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole: «e fino al 30 giugno 2024» sono inserite le seguenti: «ovvero fino al termine successivo stabilito per effetto della proroga disposta ai sensi dell'articolo 9 del medesimo regolamento».