Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il riferimento agli impianti alimentati da biomassa di cui al comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, comprende anche gli impianti alimentati da biomasse solide classificati dal GSE come tipologia ibrido termoelettrico. Per tale tipologia di impianti il regime incentivante deliberato dall'ARERA ai sensi del comma 8 dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 28 del 2011 si applica alla sola quota di energia elettrica ottenuta dalla combustione delle biomasse.