Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti relative alla valutazione ambientale)
1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche, la Commissione si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sulla base di un'apposita convenzione, nel limite di spesa di 500.000 euro annui, cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1. Per le medesime finalità la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, degli altri enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».