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Legislatura XIX

Proposta emendativa 14.27. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
14.27. (nuova formulazione)
approvato

  All'articolo 14 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, lettera b), capoverso 2-bis:

    1) alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , tenuto conto di quanto previsto dalla lettera e-bis);

    2) dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

   e-bis) che al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura competitiva, i soggetti interessati possano manifestare la volontà di avvalersi dell'azienda o del ramo d'azienda degli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, ovvero di subentrare nei rapporti giuridici dei quali gli stessi sono titolari al momento della cessazione del servizio medesimo, correlati allo stesso servizio, sulla base delle informazioni relative all'azienda, al ramo di azienda e ai relativi rapporti giuridici, messe a disposizione dei soggetti interessati medesimi, con congruo anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure di cui alla lettera b) del presente comma, secondo modalità, anche in relazione alla rappresentazione di dette informazioni, stabilite dall'ARERA in coerenza con quanto previsto dall'articolo 14, comma 4-bis, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;

   e-ter) che ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per ciascuna area, sulla base di criteri determinati dall'ARERA, si tenga conto della manifestazione di volontà di cui alla lettera e-bis) del presente comma e del conseguente minor reintegro dei costi da riconoscere agli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;

   e-quater) che i soggetti che esprimono la manifestazione di volontà prevista dalla lettera e-bis) siano tenuti a presentare offerte per un insieme minimo di aree non inferiore a quello stabilito dall'ARERA in coerenza con l'oggetto della manifestazione stessa;

   b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei clienti finali domestici non vulnerabili verso il servizio a tutele graduali e, successivamente, entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei clienti finali vulnerabili verso il servizio di cui al comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, introdotto dal presente articolo, gli esercenti il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, presentano all'ARERA una relazione che indica i costi sostenuti a decorrere dal 1° aprile 2023, direttamente imputabili al servizio medesimo e non recuperabili. L'ARERA, con propria deliberazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina i termini e le modalità per la presentazione della relazione di cui al primo periodo. Tra i costi di cui al primo periodo sono compresi quelli relativi al personale, anche non dipendente, impiegato in via esclusiva per la gestione commerciale pregressa del servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 73 del 2007, eventualmente anche oggetto di procedure di stabilizzazione nel corso del processo di progressiva apertura del mercato ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124, in modo da tenere conto degli esiti delle procedure competitive per l'affidamento dei servizi di cui al primo periodo del presente comma e dell'esigenza di evitare sovracompensazioni. I costi di cui al primo periodo sono riconosciuti dall'ARERA entro novanta giorni dalla presentazione della relazione e sono posti a carico degli utenti del sistema elettrico.