All'articolo aggiuntivo 2.015 dei relatori, al capoverso comma 2-bis, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: versa agli enti locali appartenenti all'ambito aggiungere le seguenti: , anche per il sostegno alle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori,.