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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9.45. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
9.45.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ivi incluse le relative opere connesse, di cui all'Allegato I-bis alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'Autorità competente in materia di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, avvia il procedimento, su istanza del proponente, anche in assenza del progetto, redatto e validato dal gestore di rete competente, dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete. Resta fermo l'obbligo per il proponente di allegare alla domanda di autorizzazione una proposta di soluzione progettuale dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete, elaborata in coerenza con il preventivo per la connessione predisposto dal gestore di rete e accettato dal proponente. L'efficacia del provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, resta subordinata alla conferma della positiva valutazione del gestore della rete competente in merito alla proposta di soluzione progettuale presentata dal proponente. Ferme restando, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora il competente gestore della rete evidenzi al proponente la necessità di apportare delle modifiche alla soluzione progettuale proposta, l'Autorità competente in materia di autorizzazione unica, su istanza del proponente, provvede alla valutazione in merito all'entità di tali modifiche entro il termine perentorio di 30 giorni, comunicando l'esito al proponente. In caso di modifiche ritenute non sostanziali il provvedimento è aggiornato entro il termine perentorio di 15 giorni. Il procedimento di approvazione di varianti ritenute sostanziali, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, si conclude nel termine perentorio di 60 giorni.

ident. 9.42.9.43.9.44.9.46.