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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9.40. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
9.40.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Le procedure autorizzatorie delle cabine primarie dei gestori della rete elettrica di distribuzione possono applicarsi anche alle relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, a condizione che quest'ultime abbiano tensione nominale non superiore a 220 kV e lunghezza inferiore a 5 chilometri, se previste in aereo, ovvero 20 chilometri, se previste in cavo interrato. In tali casi, i gestori delle reti di distribuzione e di trasmissione possono presentare istanza congiunta all'Autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio della cabina primaria. Le opere di connessione sono individuate dal Gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale in un apposito allegato al proprio piano di sviluppo o riportate nella soluzione tecnica minima generale di connessione.
  9-ter. Ogni eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità da svolgersi sull'opera principale nonché sulle relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, è di competenza regionale.
  9-quater. L'autorizzazione di cui al comma 9-bis viene rilasciata in favore del gestore della rete di distribuzione e in favore del gestore della rete di trasmissione, ciascuno per le relative opere di competenza. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire gli impianti, in conformità al progetto approvato, e comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera principale e delle opere connesse, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalle stesse, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché, in caso di difformità dallo strumento urbanistico vigente, ha effetto di variante urbanistica.