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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9.09. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
9.09.
inammissibile

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Aliquota IVA per pompe di calore)

  1. Alla Tabella A – Parte II-bis (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quinquies, è aggiunto il seguente:

    «1-quinquies.1. Pompe di calore per la climatizzazione invernale e/o estiva».

  2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

ident. 9.08.