Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Aliquota IVA per pompe di calore)
1. Alla Tabella A – Parte II-bis (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quinquies, è aggiunto il seguente:
«1-quinquies.1. Pompe di calore per la climatizzazione invernale e/o estiva».
2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).