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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9.06. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
9.06.
inammissibile

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Interventi regolatori volti alla diffusione di accumuli di energia termica per uso industriale)

  1. Il consumo di energia elettrica utilizzato in impianti di accumulo di energia termica destinata alla decarbonizzazione del calore negli impianti industriali con capacità di accumulo non inferiore a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi, anche qualora l'impianto produzione di energia e quello di accumulo di calore siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), sono definite le modalità di attuazione del comma 1.
  3. Il calore accumulato prodotto ai sensi del comma 1, se ceduto a terzi, non risulta sottoposto ad accisa ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
  4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili con altre agevolazioni, anche di tipo fiscale, previste per l'energia termica ad uso industriale.