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Legislatura XIX

Proposta emendativa 8.016. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
8.016.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti off-shore)

  1. Al fine di favorire lo sviluppo degli impianti eolici off-shore, a fondazioni fisse o galleggianti, e impianti fotovoltaici galleggianti in mare, al comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 1999, è premesso il seguente:

   «01. Ai fini dell'installazione di impianti eolici off-shore, a fondazioni fisse o galleggianti, e impianti fotovoltaici galleggianti in mare su aree del demanio marittimo, la relativa istanza di concessione è pubblicata nel sito internet istituzionale dell'ente concedente ai fini della presentazione delle eventuali istanze concorrenti per un termine di trenta giorni. Qualora, alla scadenza del termine di cui al primo periodo, non siano state presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il soggetto aggiudicatario preferito, l'autorità competente rilascia una concessione demaniale marittima ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni, sottoposta alla condizione sospensiva del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio prevista ai sensi della procedura di autorizzazione unica di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni. In presenza di istanze di concessione concorrenti, fermo restando il disposto del primo periodo dell'articolo 37 primo periodo del codice della navigazione, è preferito il richiedente che offre maggiori garanzie in relazione alla capacità finanziaria necessaria alla realizzazione del relativo progetto e che abbia provveduto all'accettazione della soluzione tecnica minima generale rilasciata da Terna S.p.A. Ai fini della comparazione di cui al periodo precedente, l'autorità competente alla valutazione delle domande concorrenti assegna ai soggetti richiedenti un termine di trenta giorni per la presentazione della documentazione necessaria per lo svolgimento della suddetta valutazione. L'autorità competente conclude la procedura di valutazione entro trenta giorni dalla data del relativo avvio. Entro un termine massimo di 30 mesi dalla data di rilascio della concessione demaniale marittima sottoposta a condizione sospensiva, il richiedente delle aree oggetto delle concessioni di cui al primo periodo deve dare inizio alla procedura autorizzativa unica, pena decadenza della concessione demaniale rilasciata. Su tali aree, entro il termine di 36 mesi dall'avvio della procedura autorizzativa unica e comunque fino alla conclusione della stessa, non sono consentite ne l'autorizzazione ne la realizzazione di alcuna opera o di alcun intervento incompatibili o concorrenti con le attività di installazione di cui al medesimo primo periodo. In caso di modifiche progettuali apportate nel corso della procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, che comportano modifiche all'area identificata nell'istanza presentata ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione per il rilascio di concessione demaniale marittima, ai fini della costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili off-shore, l'eventuale ripubblicazione della domanda, come modificata, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni e integrazioni, è effettuata ai soli fini della proposizione di osservazioni e/o opposizioni, ma non ai fini della presentazione di domande concorrenti, qualora l'area interessata dalle modifiche non sia già soggetta all'effetto prenotativo di cui al settimo periodo del presente comma. La concessione sottoposta alla condizione sospensiva del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui al secondo periodo si applica anche alle istanze di concessione demaniale marittima già presentate prima della data di entrata in vigore della presente disposizione e per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sono state presentate istanze concorrenti ai sensi dell'articolo 37 del codice della navigazione. Per tali istanze il termine di 30 mesi, di cui al sesto periodo, decorre dalla data di entrata in vigore del presente comma.».