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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.17. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
5.17.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è aggiunto il seguente:

   «8-bis. Per gli impianti che, anche a seguito di specifici investimenti, raggiungono standard ottimali di efficienza energetica in termini di sfruttamento del combustibile e di contenimento delle emissioni in atmosfera possono essere erogati ulteriori specifici incentivi. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente individua i livelli prestazionali necessari e le tipologie di incentivazione applicabili».