stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.03. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
5.03.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure volte a garantire la piena operatività degli impianti per la produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione)

  1. All'articolo 46, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018 per i quali il biometano prodotto non può essere immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi ed è oggetto di contratti di fornitura di biometano nel settore dei trasporti, il GSE provvede all'annullamento delle garanzie di origine in favore dei clienti finali con i quali il produttore medesimo ha stipulato, direttamente o indirettamente, i suddetti contratti».
  2. Dall'anno 2024, per la determinazione del quantitativo di Certificati di Immissione in Consumo (CIC) attribuiti agli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2018, n. 65, è utilizzato il riferimento al potere calorifico superiore del biometano prodotto.
  3. Al fine di consentire lo sviluppo della produzione di biometano senza compromettere gli investimenti in corso, sono compresi, tra i ritardi nella conclusione dei lavori relativi all'impianto qualificato non imputabili a responsabilità del produttore causati da forza maggiore di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro della transizione ecologica 5 agosto 2022, anche quelli relativi all'attivazione da parte del gestore di rete della connessione alla rete del gas naturale ovvero nel rilascio di verifiche o attestazioni da parte dell'Agenzia delle dogane o di altre autorità ed enti di controllo. I medesimi princìpi trovano applicazione anche in relazione ad impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022.

ident. 5.02.