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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.014. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
5.014.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Impianti ibridi termoelettrici)

  1. Il riferimento agli impianti alimentati a biomassa di cui al comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, così come modificato dall'articolo 3-ter del decreto-legge 29 maggio 2023 n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023 n. 95, comprende anche gli impianti alimentati a biomasse solide classificati dal Gestore Servizi Energetici come tipologia ibrido termoelettrico. Per tale tipologia di impianti il regime incentivante deliberato dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applica alla sola quota di energia elettrica ottenuta dalla combustione delle biomasse.