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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.57. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
4.57.

  Al comma 2, sostituire le parole da: che abbiano acquisito fino alla fine del comma con le seguenti: sono tenuti a corrispondere al Gestore dei servizi energetici – GSE Spa (GSE) un contributo annuo pari a 1,0 euro per ogni chilowatt di potenza dell'impianto. Per gli impianti di produzione che alla data del 31 dicembre 2023 sono già entrati in esercizio il contributo annuo va versato per i primi tre anni a decorrere dal 2024; per tutti gli altri impianti di produzione che abbiano acquisito il titolo per la costruzione degli impianti medesimi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, il contributo annuo va versato per i primi tre anni dalla data di entrata in esercizio. Il contributo di cui al primo periodo, al netto delle risorse necessarie per la copertura dei costi della convenzione di cui al comma 3, è versato dal GSE all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato al fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 5.