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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.09. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
4.09.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazioni in materia di procedimenti di valutazione ambientale)

  1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, quinto periodo, le parole: «deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti» sono sostituite dalle seguenti: «sono considerate prioritarie, in ordine decrescente, le seguenti tipologie di progetti: progetti eolici offshore; progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti; interventi di modifica, anche sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di energia eolica e solare; impianti di rigassificazione; impianti di stoccaggio; gasdotti; metanodotti; impianti geotermici; impianti idroelettrici; progetti fotovoltaici e agrivoltaici, di potenza nominale pari almeno a 50 MW; progetti eolici onshore di potenza nominale pari almeno a 70 MW»;

   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima da considerare prioritari ai sensi del comma 1 e affidati alla Commissione PNRR-PNIEC di cui al comma 2-bis è riservata la quota di due terzi delle trattazioni; nell'ambito di ciascuna quota l'ordine è definito, per ciascuna tipologia, sulla base della data di perfezionamento della procedibilità. I progetti diversi da quelli di cui al comma 1 sono trattati in ordine cronologico sulla base della data di perfezionamento della procedibilità ai sensi dell'articolo 23, comma 4. Le tipologie e le quote dei progetti prioritari di cui al comma 1 possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno. I criteri di priorità di cui al comma 1 si applicano anche al Ministero della cultura e alla competente Soprintendenza ai fini della definizione dell'ordine di trattazione dei progetti da esaminare nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale»;

   c) al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sino alla scadenza del relativo triennio, nella Commissione di cui al presente comma può essere nominato un terzo Coordinatore in aggiunta ai due già previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 2 settembre 2021, n. 361»;

   d) dopo il comma 2-octies è aggiunto il seguente:

   «2-novies. Ove sussistano ragioni di efficacia e buon andamento dell'amministrazione, con ordine del Presidente della Commissione tecnica VIA-VAS e della Commissione PNRR-PNIEC, previo parere del Comitato di coordinamento, può essere disposta l'assegnazione alla Commissione tecnica VIA-VAS di specifiche tipologie progettuali in deroga ai criteri di ripartizione di cui al comma 2-bis.».

ident. 4.03.4.04.4.05.4.06.4.07.4.08.