Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)
1. All'articolo 39, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; energia elettrica da fonti rinnovabili immesse in consumo nel settore dei trasporti. L'elettricità fornita nel trasporto stradale e ferroviario è conteggiata nel rispetto dei criteri di cui al comma 9, delle modalità di cui al comma 10 e in attuazione del comma 4 dell'articolo 25 della Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023.».