Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di destinazione dei proventi derivanti dalle aste ETS per la compensazione dei costi indiretti)
1. All'articolo 23, decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:
«8-bis.1. Fermo restando quanto previsto ai commi 7, 8 e 8-bis del presente articolo, la quota annua dei proventi derivanti dalle aste, se eccedente il valore di 1.670 milioni di euro fino all'anno 2024 e di 1.650 milioni di euro annui a partire dall'anno 2025, è destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 23, comma 8 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nel limite di ulteriori 450 milioni di euro annui, a decorrere dal 2023.».