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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.030. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
4.030.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Ulteriori disposizioni per la promozione di impianti a fonti rinnovabili).

  1. In caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il termine di cui all'articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è differito al 30 giugno 2024.
  2. Al fine del mantenimento della tariffa incentivante in conto energia, in alternativa alle modalità di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il soggetto responsabile può richiedere al GSE, secondo le modalità e le tempistiche definite dal Gestore medesimo, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la compensazione, a valere sulle tariffe incentivanti spettanti, di una somma equivalente al beneficio fiscale goduto, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate.
  3. Al fine di ottimizzare la gestione dei RAAE fotovoltaici, attraverso la promozione dell'utilizzo diretto dei servizi offerti dai sistemi individuali e collettivi per la gestione dei medesimi rifiuti, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 24-bis, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il GSE svolge un'attività di monitoraggio relativa al numero di adesioni ai consorzi e ai sistemi collettivi, al numero di pannelli gestiti ovvero smaltiti, ai costi medi di adesione ai consorzi, nonché ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti.»;

   b) all'articolo 40, comma 3, dopo le parole: «La somma trattenuta,» sono aggiunte le seguenti: «pari al doppio di quella».

  4. All'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «previsti esclusivamente dal».
  5. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, comma 5, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

   «e-bis) è agevolata, in via prioritaria, la partecipazione agli incentivi a chi esegue interventi di rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti realizzati in aree agricole che comportano la realizzazione di nuovi impianti o di nuove sezioni di impianto, separatamente misurabili, sulla medesima area e a parità della superficie di suolo agricolo originariamente occupata, con incremento della potenza complessiva;»;

   b) all'articolo 6, comma 1, la lettera l) è soppressa;

   c) all'articolo 42, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

   «18-bis. Con riferimento alla produzione di energia elettrica e calore da biomasse solide e gassose le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 1, si applicano secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 16.».

  6. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ARERA, su proposta del GSE, disciplina le modalità per la graduale fuoriuscita, a decorrere dal 31 dicembre 2024, degli impianti in esercizio operanti in scambio sul posto, sulla base dei seguenti principi:

   a) priorità di uscita degli impianti aventi maggiore potenza e anteriorità della data di entrata in esercizio, nonché di quelli incentivati in conto esercizio dal medesimo GSE. Al fine di cui al primo periodo, le convenzioni di scambio sul posto in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione non possono, in ogni caso, essere rinnovate per un periodo superiore a quindici anni decorrenti dalla data di prima sottoscrizione delle convenzioni medesime;

   b) applicazione delle modalità di ritiro dell'energia di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche per periodi non inferiori a cinque anni, a meno di esplicita diversa indicazione in merito ad altre forme di valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete.

  7. Al fine di garantire maggiore prevedibilità e semplificare la gestione nell'erogazione dei corrispettivi afferenti al ritiro dedicato dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, agli impianti con potenza non superiore a 20 kW, a decorrere dal 2024, il GSE eroga corrispettivi su base semestrale, determinati in funzione di prezzi medi di mercato definiti anche per periodi pluriennali da ARERA, su proposta del GSE, differenziati per tecnologia, fonte di alimentazione e data di entrata in esercizio per tener conto dei differenti livelli di costo e dei profili di produzione degli impianti.
  8. Con propri provvedimenti da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ARERA definisce, su proposta GSE, le modalità di contrattualizzazione del servizio di ritiro dedicato di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche per periodi non inferiori a 5 anni, su base volontaria per tutti gli impianti di produzione aventi diritto al servizio.
  9. Alle aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, interessate, in quanto aree idonee, dalla realizzazione di impianti a fonte rinnovabile si applicano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna B, della tabella 1 dell'allegato 5 alla Parte quarta del Titolo V del medesimo decreto legislativo.

ident. 4.031.