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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.027. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
4.027.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Aree di accelerazione per il fotovoltaico)

  1. In parziale attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 (che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio), il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 stabilisce altresì, in conformità al paragrafo 6 dell'articolo 1 della stessa direttiva, i criteri sulla cui base le regioni, in attuazione del comma 4 dello stesso articolo 20, classificano come aree di accelerazione per il fotovoltaico, anche con moduli a terra, una quota delle aree idonee regionali, sufficiente almeno a quanto necessario al raggiungimento degli obbiettivi di installazione al 2030, e individuano, congiuntamente con i gestori di rete, le infrastrutture di rete necessarie alla connessione degli impianti in tali aree di accelerazione.
  2. In ciascuna delle aree di accelerazione individuate dalle regioni ai sensi del comma 1 sarà favorita la installazione di efficienti sistemi di stoccaggio di energia elettrica.
  3. Entro un mese dalla individuazione delle aree di accelerazione, le regioni svolgono, per ciascuna di esse, una valutazione ambientale strategica inerente impianti, opere connesse e sistemi di stoccaggio. In tale valutazione strategica si terranno in considerazione, sulla base delle indicazioni dei gestori di rete, anche le infrastrutture di rete esterne alle aree di accelerazione che saranno necessarie per la connessione degli impianti nelle aree di accelerazione.
  4. L'esito positivo della valutazione ambientale strategica, anche con prescrizioni ed eventuali misure di mitigazione relative a posizionamento, distanze minime e requisiti degli impianti, delle opere per il collegamento alla rete e dei sistemi di stoccaggio, sostituisce ogni altra valutazione ambientale e paesaggistica per tutti gli impianti, opere di collegamento (ivi compresi gli interventi sulla rete esistente) e sistemi di stoccaggi ubicati nell'area di accelerazione e nelle aree in cui sono collocate le infrastrutture connesse agli impianti collocati nelle aree di accelerazione.
  5. Per gli impianti, le opere di collegamento e i sistemi di stoccaggio cui al comma 4, il titolo per la costruzione e l'esercizio si intende conseguito entro 60 giorni dalla richiesta al Comune, a condizione che il proponente abbia la disponibilità delle aree e abbia acquisito, se dovute, le autorizzazioni in materia di tutela dal rischio idrogeologico, difesa nazionale, pubblica sicurezza e pubblica incolumità. Qualora non vi sia la disponibilità delle aree per le opere connesse all'impianto, i proponenti possono richiedere al Comune la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione delle opere connesse e il termine di 60 giorni inizierà a decorrere dall'invio ai soggetti interessati dall'esproprio dell'avviso di avvio del procedimento. Ai fini del decorso dei termini di impugnazione, il proponente dovrà pubblicare sul Bollettino Ufficiale della regione la richiesta al comune decorso il termine di 60 giorni. Resta ferma la possibilità di fare la procedura di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per i soggetti che non intendano avvalersi della procedura semplificata di cui sopra.
  6. In caso di esito negativo della valutazione ambientale strategica su un'area classificata di accelerazione, resta ferma la classificazione di idoneità della medesima area.
  7. Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3, 4 e 5, sono in ogni caso classificate aree di accelerazione le aree di cui al comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, limitatamente alle lettere a), b), c), c-bis), c-bis.1), c-ter), fermo che, anche per tali aree, le regioni stabiliscono, se del caso e quando necessarie, specifiche prescrizioni inerenti posizionamento, distanze minime e requisiti degli impianti, delle opere per il collegamento alla rete e dei sistemi di stoccaggio. Per le stesse aree, le regioni possono stabilire prescrizioni applicabili a prescindere dall'esito della valutazione ambientale strategica.
  8. In tutti i casi, le procedure valutative e autorizzative applicabili a un impianto in ragione delle sue caratteristiche e localizzazione si estendono a tutte le opere connesse, ivi incluse le infrastrutture per la connessione alla rete elettrica, anche se tali opere connesse ricadono in aree classificate diversamente dall'area su cui è collocato l'impianto.