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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.021. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
4.021.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti relative alla valutazione ambientale di progetti rinnovabili)

  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, in caso di progetti alimentati a fonti rinnovabili tra loro interferenti, l'ordine di precedenza della valutazione delle istanze è esclusivamente quello cronologico, sulla base della anteriorità della data di procedibilità delle domande presentate. Ai fini dell'applicazione del presente comma, sono considerati interferenti:

   a) i progetti eolici limitrofi per i quali non vengono rispettate, per uno o più aerogeneratori, le distanze minime previste dall'articolo 3.2 lettera n) dell'Allegato 4 al decreto ministeriale 10 settembre 2010;

   b) i progetti fotovoltaici, ovvero agrivoltaici, e i progetti eolici limitrofi per i quali, la distanza tra il centro di uno o più aerogeneratori e il perimetro della recinzione dei progetti fotovoltaici, ovvero agrivoltaici, risulti inferiore all'altezza massima, comprensiva del rotore, dell'aerogeneratore considerato.

   1-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano anche alle istanze di valutazione ambientale presentate in data antecedente al 10 dicembre 2023 ad esclusione di quelle considerate procedibili e per le quali, la Commissione di cui al comma 1, ovvero quella di cui al comma 2-bis, abbia già formalizzato richiesta di integrazioni ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte Seconda del presente decreto.».

ident. 4.022.4.023.