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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.019. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
4.019.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di semplificazioni autorizzative per le modifiche non sostanziali delle opere di rete di impianti rinnovabili).

  1. Gli interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili esistenti e le variazioni dei progetti autorizzati, ovvero già oggetto di valutazione ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, consistenti, a prescindere dalla potenza ovvero dalla taglia di impianto risultante a seguito dell'intervento, in modifiche della soluzione di connessione ovvero delle opere di connessione alla rete, non sono considerati sostanziali e non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, purché gli interventi e le opere oggetto del progetto di modifica:

   a) non siano ricompresi tra quelli elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

   b) non ricadano nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in quelle incluse nella Rete Natura 2000, nelle aree sottoposte a tutela culturale, paesaggistica o archeologica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né nei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

  2. Le condizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma non si applicano in caso di modifiche inerenti alla realizzazione di cavidotti e di tubazioni interrati, ovvero ancorati ad infrastrutture esistenti, e delle aree temporanee di cantiere. Resta fermo l'obbligo, per l'installazione di tubazioni o cavidotti interrati ricadenti nelle aree di interesse archeologico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di ricorrere a tecnologie e metodologie no-dig a limitato impatto ambientale.

ident. 4.020.