Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. La procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applica alla realizzazione di qualsiasi impianto geotermico che rispetti tutte le seguenti condizioni:
a) le sonde geotermiche si estendono, se orizzontali, a profondità non superiore a 3 metri dal piano campagna e/o, se verticali, a profondità non superiore a 170 metri dal piano campagna;
b) la potenza termica dell'impianto è inferiore a 1 MW.
3-ter. La progettazione degli impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica superiore a 50 kW è effettuata determinando i parametri termici del sottosuolo mediante un test di risposta termica (TRT) o mediante una adeguata campagna di indagini per la caratterizzazione geologica e termica dei terreni, i cui risultati devono essere dettagliati in un'apposita relazione geologica.
3-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvederà alla modifica del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che stabilisce le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinata al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, e le misure di semplificazione per l'installazione dei predetti impianti, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
3-quinquies. Entro un anno dalla modifica del decreto di cui al precedente comma 3-quater, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica definisce, con un ulteriore decreto, analoghe procedure semplificate per la realizzazione di sistemi a circuito aperto che effettuano lo scambio termico con l'acqua di falda.
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di procedure abilitative di piccole utilizzazioni locali.