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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.3. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
3.3.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 1, dopo il comma 10, è inserito il seguente:

   «10-bis. Al fine di far fronte all'emergenza energetica, è consentito a comuni, unioni di comuni, consorzi e società che riuniscano esclusivamente enti locali e soggetti pubblici, la coltivazione delle risorse geotermiche d'interesse nazionale per uso geotermoelettrico, in dipendenza delle esigenze degli enti e delle comunità di riferimento, anche in aree termali. Le istanze per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche devono essere corredate dei risultati forniti dalla modellizzazione idrogeologico-numerica che dimostri l'assenza di interferenze piezometriche e termiche negative tra i territori dell'area termale interessata e i pennacchi formati dai pozzi di prelievo e di restituzione delle acque geotermiche. Le disposizioni di cui al presente comma vanno considerate di principio e alle stesse si conformano le legislazioni regionali di dettaglio.».