Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, all'articolo 3-quater, paragrafo 3-bis.2 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «all'articolo 3, comma 2-bis» le parole: «trascorsi cinque anni dall'inizio dei lavori e» sono soppresse;
b) dopo le parole: «dei risultati sperimentali» le parole: «in termini di ore annue di funzionamento» sono soppresse.