Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:
«Art. 16-bis.
(Piano pluriennale per la promozione degli investimenti e lo sviluppo sostenibile)
1. Ai fini del rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale e del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, l'autorità competente può chiedere al concessionario uscente di presentare, d'intesa con i comuni sede degli impianti oggetto della concessione, entro un termine stabilito dall'autorità medesima, comunque non successivo al 30 giugno 2024, un piano pluriennale di investimenti e di sviluppo sostenibile del territorio, avente a oggetto:
a) interventi di manutenzione, di miglioramento tecnologico e di efficientamento degli impianti in esercizio, anche volti alla riduzione delle emissioni;
b) interventi minerari per recuperare il declino naturale del campo geotermico;
c) interventi per la sostenibilità ambientale, comprensivi di misure volte alla tutela e al ripristino ambientale nonché alla riduzione dell'impatto paesaggistico sui territori interessati dalla concessione di coltivazione;
d) interventi per la realizzazione di nuovi impianti di produzione e le attività minerarie a essi connesse ovvero per il potenziamento degli impianti esistenti;
e) misure per l'innalzamento dei livelli occupazionali nei territori interessati dalla concessione di coltivazione.
f) la cessione, sulla base di criteri individuati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), di una quota di almeno il 35 per cento della produzione energetica a favore dei comuni dove insistono le concessioni al fine di assicurare a questi ultimi un acquisto pluriennale ad un prezzo calmierato.».