Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni per favorire la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici).
1. All'articolo 20, comma 8, lettera c-ter), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il punto 3) è sostituito dal seguente:
«3) le aree adiacenti alla rete autostradale e alle strade extra urbane principali con larghezza della carreggiata equivalente a quella di una carreggiata autostradale, entro una distanza non superiore a 300 metri;»;
b) dopo il punto 3) è aggiunto il seguente:
«3-bis) le aree interne alle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale, nonché le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 3.000 metri dalle medesime strutture, esclusivamente per gli impianti fotovoltaici finalizzati al soddisfacimento del fabbisogno energetico delle medesime strutture».