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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.011. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
3.011.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Semplificazioni autorizzative per l'istallazione di impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso)

  1. Per la realizzazione di impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio di edifici di nuova realizzazione a prescindere dalla potenza termica degli stessi, nonché per la realizzazione di impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio di edifici già esistenti fino ad una potenza termica pari a 1 MW, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui le sonde geotermiche a servizio degli impianti si estendono, se verticali, a una profondità non superiore a 400 metri dal piano campagna.
  3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono conseguentemente aggiornate le disposizioni di cui al decreto ministeriale 30 settembre 2022.

ident. 3.012.