Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Semplificazioni autorizzative per l'istallazione di impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso)
1. Per la realizzazione di impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio di edifici di nuova realizzazione a prescindere dalla potenza termica degli stessi, nonché per la realizzazione di impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio di edifici già esistenti fino ad una potenza termica pari a 1 MW, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui le sonde geotermiche a servizio degli impianti si estendono, se verticali, a una profondità non superiore a 400 metri dal piano campagna.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono conseguentemente aggiornate le disposizioni di cui al decreto ministeriale 30 settembre 2022.