Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. I progetti delle opere di cui al comma 2, sono sottoposti, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, alla valutazione di impatto sanitario (VIS) di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2-ter. All'articolo 5, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «quelle ai fini antincendio ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, nonché» sono soppresse.
2-quater. Gli oneri connessi allo svolgimento delle attività di valutazione di cui al comma 2-bis sono a carico del proponente.