Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. In considerazione della diminuzione dei consumi di gas naturale registrati nel corso del 2023, unitamente al riempimento degli stoccaggi da parte degli operatori del mercato e agli interventi di diversificazione degli approvvigionamenti intrapresi per la sicurezza energetica italiana, al fine di perseguire i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale nel rispetto degli obiettivi fissati dall'Unione europea, i provvedimenti per le autorizzazioni di opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente, incluse le connesse infrastrutture, nonché le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore, compresi i depositi GNL incluse le connesse infrastrutture, sono revocati dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.