Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di consentire ai clienti finali industriali di prestare la garanzia di cui al presente comma, con decreto del Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti meccanismi idonei di garanzia, anche prevedendo specifiche modalità di intervento da parte sia di SACE S.p.A. sia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.