Al comma 1, capoverso «Art. 16», dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «È vietato, per le attività di ispezione dei fondali marini finalizzate alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, l'utilizzo della tecnica dell'air gun o di altre tecniche esplosive. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è sospesa l'efficacia dei titoli abilitativi, già rilasciati entro la medesima data, che prevedono l'utilizzo della tecnica dell'air gun o di altre tecniche esplosive per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.».
4-ter. All'articolo 1, comma 1, capoverso Titolo VI-bis, della legge 22 maggio 2015, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Art. 452-quaterdecies. – (Ispezione di fondali marini) – Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'air gun o altre tecniche esplosive è punito con la reclusione da uno a tre anni».