Al comma 1, capoverso «Art. 16», sostituire il comma 3, con il seguente:
3. È comunque vietata la coltivazione di gas naturale sulla base di concessioni esistenti ovvero di nuove concessioni rilasciate, nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo distante da quest'ultimo 40 chilometri a sud, a prescindere dalla distanza dalle linee di costa.