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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.06. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
2.06.
inammissibile

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure in materia di aggregazioni nel settore della distribuzione del gas naturale)

  1. Al fine di promuovere la creazione o il consolidamento di imprese di dimensioni adeguate a imprimere maggiore impulso competitivo nelle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le operazioni di aggregazioni societarie a livello nazionale tra operatori della distribuzione gas che siano concluse e pienamente operative, entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono incentivate attraverso la previsione dell'allineamento della RAB al valore del VIR, come indicato nel comma 4 e calcolato secondo le disposizioni previste dalle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
  2. L'incentivo, di cui al comma 1, viene definito con i seguenti criteri:

   a) per i processi di aggregazioni societarie che conducano alla creazione o il consolidamento di un operatore che serva tra 100.000 e 500.000 punti di riconsegna a livello nazionale, l'incentivo è calcolato per la totalità degli impianti di distribuzione gas delle imprese coinvolte nell'operazione di aggregazione;

   b) per i processi di aggregazioni societarie che conducano alla creazione o il consolidamento di un operatore di dimensioni diverse da quelle di cui alla lettera a), l'incentivo è calcolato per i soli impianti di distribuzione gas appartenenti all'impresa aggregata.

  3. Al fine di consentire una gradualità nell'allineamento dei costi operativi di località del servizio di distribuzione gas, nei tre anni successivi alla data di piena operatività dell'operazione di aggregazione, resta invariato il livello dei costi operativi registrato nell'anno solare che precede quello della operazione societaria per le Imprese con un numero di punti di riconsegna non superiore a 500.000. Per il medesimo periodo di tre anni, dalla conclusione dell'operazione di aggregazione, viene azzerato il valore del Fattore di efficienza applicato alle località oggetto di aggregazione che passano da un operatore di piccole dimensioni ad uno di dimensioni medie o grandi.