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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.05. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
2.05.
inammissibile

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure in materia di distribuzione del gas naturale)

  1. Al fine di rendere il quadro normativo del settore del gas aderente al mutato contesto e favorire una razionalizzazione del relativo comparto industriale, nonché per aumentare l'efficienza e la qualità dei servizi a cittadini e imprese, in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione al 2050, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino del mercato della distribuzione del gas naturale.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanzia pubblica, nel rispetto dei principi costituzionali, dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale, nonché sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) adeguare il periodo di durata dell'affidamento agli obiettivi di transizione energetica europei e nazionali e allo scenario prospettico al 2050;

   b) garantire lo sviluppo integrato, organico ed efficiente delle reti energetiche, anche attraverso interventi di sviluppo e ottimizzazione, di mantenimento in efficienza, di abilitazione all'immissione graduale di gas rinnovabili e di idrogeno e di innovazione tecnologica delle reti e degli impianti nei singoli Comuni, ove giustificati da analisi costi benefici;

   c) garantire la flessibilità e la continuità del servizio, anche in caso di disfunzione, tramite la magliatura della rete e l'interconnessione di reti limitrofe.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Sugli schemi di decreto legislativo è altresì acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
  4. Al fine di promuovere la creazione o il consolidamento di imprese di dimensioni adeguate a imprimere maggiore impulso competitivo nelle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le operazioni di aggregazioni societarie a livello nazionale tra operatori della distribuzione gas che siano concluse e pienamente operative entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono incentivate prevedendo l'allineamento della RAB al valore del VIR, come indicato nel comma 4. e calcolato secondo le disposizioni previste dalle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
  5. L'incentivo di cui al comma 3 viene definito con i seguenti criteri:

   a) per i processi di aggregazioni societarie che conducano alla creazione o il consolidamento di un operatore che serva tra 100.000 e 500.000 punti di riconsegna a livello nazionale l'incentivo è calcolato per la totalità degli impianti di distribuzione gas delle imprese coinvolte nell'operazione di aggregazione;

   b) per i processi di aggregazioni societarie che conducano alla creazione o il consolidamento di un operatore di dimensioni diverse da quelle di cui alla lettera a) l'incentivo è calcolato per i soli impianti di distribuzione gas appartenenti alla Impresa aggregata.

  6. Al fine di consentire una gradualità nell'allineamento dei costi operativi di località del servizio di distribuzione gas, nei tre anni successivi alla data di piena operatività dell'operazione di aggregazione resta invariato il livello dei costi operativi registrato nell'anno solare che precede quello della operazione societaria per le Imprese con un numero di punti di riconsegna non superiore a 500.000. Per il medesimo periodo di tre anni dalla conclusione dell'operazione di aggregazione viene azzerato il valore del Fattore di efficienza applicato alle località oggetto di aggregazione che passano da un operatore di piccole dimensioni ad uno di dimensioni medie o grandi.