Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)
1. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «I comuni destinano tali risorse allo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale e a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa, dei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni.»;
b) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Il trenta per cento del valore dell'aliquota per produzioni in mare è riservato a forme di indennizzo da destinare alle imprese adibite alla pesca marittima del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le suddette imprese, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme, le bocche dei pozzi e le altre strutture sommerse dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni, che limitano le aree in cui è consentita la pesca e il porto di appartenenza dei beneficiari.
1-quater. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sicurezza alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono definite le modalità con cui i Comuni rendicontano alla Regione, su base annuale, l'impiego delle somme ricevute, al fine di verificare la corrispondenza dell'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti commi.
1-quinquies. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato.».