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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.03. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
2.03.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)

  1. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «I comuni destinano tali risorse allo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale e a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa, dei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni.»;

   b) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

   «1-ter. Il trenta per cento del valore dell'aliquota per produzioni in mare è riservato a forme di indennizzo da destinare alle imprese adibite alla pesca marittima del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le suddette imprese, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme, le bocche dei pozzi e le altre strutture sommerse dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni, che limitano le aree in cui è consentita la pesca e il porto di appartenenza dei beneficiari.
   1-quater. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sicurezza alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono definite le modalità con cui i Comuni rendicontano alla Regione, su base annuale, l'impiego delle somme ricevute, al fine di verificare la corrispondenza dell'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti commi.
   1-quinquies. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato.».