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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.02. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
2.02.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2024, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione, ivi comprese le produzioni ottenute in regime di permesso di ricerca, è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 20 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, pari al 14 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare e pari al 20 per cento della quantità di idrocarburi gassosi estratti in mare, con eliminazione delle esenzioni di cui ai commi 3, 6, 6-bis, 7 e 7-bis del presente articolo e con esclusione della deducibilità delle royalties versate alle regioni.»;

   b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Al fine di finanziare interventi di riconversione industriale e occupazionale, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito Fondo denominato “Fondo per la transizione dei territori dove sono ubicate attività economiche legate al settore estrattivo” alimentato dalle maggiori risorse rivenienti dall'attuazione del comma 1.
   1-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1-bis.»;

   c) al comma 7-ter, le parole: «Per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022», sono sostituite dalle seguenti: «Per i versamenti dovuti a decorrere dal 2020».

  2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto cessano di avere efficacia i titoli abilitativi rilasciati per le concessioni di coltivazione di idrocarburi in mare nel cui ambito sono compresi giacimenti che, alla medesima data, non sono produttivi o non sono più utilizzati da almeno cinque anni. Le relative infrastrutture sono inserite nell'elenco delle piattaforme e infrastrutture connesse in dismissione mineraria, ai fini della loro rimozione e del ripristino dell'area ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2019. Il riutilizzo alternativo delle piattaforme e delle infrastrutture connesse può essere autorizzato limitatamente a progetti che ne prevedano l'utilizzo per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili previa cessazione dell'attività mineraria.
  3. Il titolare della concessione mineraria relativa a un pozzo sterile o esaurito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q), del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2019, ovvero non più erogante da più di tre anni, è tenuto alla chiusura mineraria del pozzo secondo la procedura prevista dall'articolo 4 del medesimo decreto e al ripristino dello stato dei luoghi, consistente nell'attività di ripristino delle condizioni idrauliche antecedenti l'esecuzione del foro mediante l'isolamento dei livelli geologici dai quali sono stati estratti gli idrocarburi.