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Legislatura XIX

Proposta emendativa 18.19. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
18.19.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 21-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 sono considerati tempestivi se effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2024. Gli adempimenti tributari di cui all'articolo 21-bis, comma 5, del medesimo decreto sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 31 marzo 2024.

ident. 18.17.18.18.18.20.18.21.