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Legislatura XIX

Proposta emendativa 18.13. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
18.13.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le persone fisiche residenti nei territori individuati ai sensi del comma 1, accedono agli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, previa riconsegna del veicolo danneggiato. I contributi ivi previsti sono raddoppiati. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse relative all'anno 2024 del Fondo per il settore automotive di cui all'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. Le risorse sono utilizzabili fino a concorrenza del limite di spesa e non si fa luogo alla ripartizione delle stesse per fasce di emissioni. Per i veicoli commerciali di categoria N1 e N2 il contributo previsto per i veicoli elettrici è esteso alle motorizzazioni ibride e a quelle endotermiche euro 6, ricomprese nella fascia di emissioni 61-135 g/km.