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Legislatura XIX

Proposta emendativa 18.09. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
18.09.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Contributi per la ricostruzione privata nei territori della regione Toscana colpiti dall'alluvione del 2 novembre 2023)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 435 a 441, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano, in quanto compatibili e secondo le disposizioni del presente articolo, anche nell'ambito dei territori della Toscana interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023, individuati con la dichiarazione dello stato d'emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e ad eventuali successive delibere.
  2. Ai fini del riconoscimento dei primi contributi per la ricostruzione privata di cui al comma 1, per un ammontare pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, sono stabilite:

   a) le attività propedeutiche alla definizione dei danni subiti in conseguenza degli eventi alluvionali e del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato;

   b) le tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi alluvionali per le quali è riconosciuto l'accesso ai contributi;

   c) la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi;

   d) le prerogative del Commissario straordinario ai fini del riconoscimento dei contributi;

   e) le prime risorse finanziarie da destinare agli interventi di cui al presente articolo, per un ammontare pari a 1.200 milioni di euro, da integrare con successivi provvedimenti a seguito della definizione dei danni di cui alla lettera

  3. Entro il 15 marzo 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che assicurino minori spese pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dal periodo precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.200 milioni di euro per l'anno 2024.

ident. 18.010.