Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Misure per l'accesso alla liquidità delle imprese della regione Toscana colpite dalle eccezionali avversità meteorologiche nei mesi di ottobre e novembre 2023)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2024, a favore delle imprese localizzate nei territori della regione Toscana interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 29 ottobre 2023, individuati con le dichiarazioni dello stato d'emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023 e alla delibera del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2023, e ad eventuali successive delibere, la garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa a titolo gratuito e fino alla misura:
a) dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria nel caso di garanzia diretta;
b) del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello nel caso di riassicurazione.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito della dotazione del Fondo di garanzia di cui al medesimo comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.