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Legislatura XIX

Proposta emendativa 18.05. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
18.05.
(inammissibile, limitatamente al comma 1, lett. a) e b))

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure per il sostegno degli investimenti privati e l'accesso alla liquidità delle imprese colpite dall'alluvione della regione Toscana del 2 novembre 2023)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1055, le parole: «ovvero entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 maggio 2024»;

   b) al comma 1057, le parole: «ovvero entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 maggio 2024».

  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2024, a favore delle imprese localizzate nei territori della Toscana interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023, individuati con la dichiarazione dello stato d'emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e ad eventuali successive delibere, la garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa a titolo gratuito e fino alla misura:

   a) dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria nel caso di garanzia diretta;

   b) del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello nel caso di riassicurazione.

  3. All'attuazione del comma 2 si provvede nell'ambito della dotazione del Fondo di garanzia di cui al medesimo comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ident. 18.06.18.07.