stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 18.02. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
18.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Istituzione del Fondo Italia sicura per il contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico)

  1. Al fine di contrastare i fenomeni di dissesto idrogeologico e garantire lo sviluppo delle infrastrutture idriche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, destinato a finanziare interventi di progettazione e realizzazione di interventi di prevenzione o di messa in sicurezza nell'ambito delle materie relative al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo, per affrontare situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione, in base a linee di finanziamento nazionali ed europee, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi comunque finalizzati ad ovviare al dissesto idrogeologico e alla realizzazione degli interventi connessi.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce con proprio decreto adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, che opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con poteri di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo, anche in ordine alle funzioni di programmazione, degli interventi di cui al presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.