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Legislatura XIX

Proposta emendativa 18.014. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
18.014.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della regione Marche nel mese di settembre 2022)

  1. Al fine di far fronte all'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022 e n. 255 del 31 ottobre 2022, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, in aggiunta alle risorse stanziate dall'articolo 1 comma 730 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dall'articolo 12-bis comma 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2024, allo scopo di realizzare gli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  2. All'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato e sulle risorse stanziate dall'articolo 12-bis, comma 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, il costo ammissibile a contributo per il ristoro dei danni subiti dagli immobili privati, per i quali è dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi, tenuto conto di eventuali coperture assicurative, corrisponde al 100 per cento del danno».