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Legislatura XIX

Proposta emendativa 17.04. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
17.04.
inammissibile

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Credito d'imposta 4.0 per macchine agricole)

  1. Dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057-bis e 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro limitatamente alle imprese agricole.
  2. Nel caso in cui il beneficio di cui al comma 1 sia richiesto per la sostituzione e il relativo smaltimento di mezzi marcianti e funzionanti con immatricolazione con data antecedente il 1° gennaio 1997, il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057-bis e 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro limitatamente alle imprese agricole.