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Legislatura XIX

Proposta emendativa 17.02. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
17.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Fondo per le esondazioni fluviali)

  1. Al fine di sostenere le aziende agricole che subiscono danni, tra cui la perdita del raccolto, a seguito delle esondazioni determinate da fiumi e corsi d'acqua che attraversano o confinano con i terreni agricoli appartenenti alle predette aziende, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo per le esondazioni fluviali» con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.