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Legislatura XIX

Proposta emendativa 17.01. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
17.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure a sostegno delle imprese agricole e della pesca)

  1. Al fine di fronteggiare le perdite di raccolto derivanti dalle eccezionali situazioni climatiche, è riconosciuto, a favore delle imprese agricole e della pesca, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2023 sui mutui bancari contratti dalle medesime imprese entro la data del 31 dicembre 2022.
  2. Per gli interventi di cui al presente articolo, il contributo è concesso nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, nel rispetto delle disposizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
  3. Agli oneri previsti per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1, la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste, nonché i relativi casi di revoca e decadenza.