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Legislatura XIX

Proposta emendativa 16.02. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
16.02.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Contributi per l'acquisto di arredi ed elettrodomestici nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

  1. Ai contribuenti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza o il domicilio, nei territori indicati nell'allegato 1, del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 100 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di mobili, arredi ed elettrodomestici a decorrere dal 1° giugno 2023 e fino al 1° giugno 2024, nella misura riconoscibile nel limite massimo di 20 mila euro.
  2. L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le spese considerate eleggibili ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 e definiti i criteri di determinazione, le modalità, le procedure e i termini per l'assegnazione delle relative risorse.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa pari a 100 milioni di euro nell'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.