Al comma 1, premettere i seguenti:
01. All'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «700 milioni di euro per l'anno 2025»;
b) al comma 6, le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «700 milioni di euro per l'anno 2025».
01-bis. Agli oneri derivanti dal comma 01, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024.