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Legislatura XIX

Proposta emendativa 15.8. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
15.8.

  Al comma 1, premettere i seguenti:

  01. All'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «700 milioni di euro per l'anno 2025»;

   b) al comma 6, le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «700 milioni di euro per l'anno 2025».

  01-bis. Agli oneri derivanti dal comma 01, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024.