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Legislatura XIX

Proposta emendativa 15.3. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
15.3.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

   «11-bis. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2024 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni dell'allegato 1, ulteriormente perfezionato in cabina di regia da parte del Commissario straordinario, nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito senza applicazione di sanzioni ed interessi all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale mediante copertura intestata al Commissario straordinario.».